Correva l’anno 1453
Vicerè di Sardegna è Gioffredo di Ortaffa.
Longonsardo non ha più il ruolo di postazione di difesa e la zona torna ad essere rifugio di corsari e banditi.
Nel 1453, Genova affidò la Corsica ad una banca genovese ricca e potente (con un proprio esercito): il Banco di San Giorgio. Il Banco si impegnò ad amministrare l’isola, a difenderla, a far regnare l’ordine e la giustizia nel rispetto degli usi e dei costumi dei suoi abitanti. In realtà, iniziò uno sfruttamento indiscriminato: dopo grandi disordini, Genova assunse direttamente l’amministrazione dell’isola nel 1562. Alla fine del XVI secolo l’ingiustizia ed il disordine opprimevano la Corsica: Sampiero di Bastelica, aiutato dalle truppe del Re di Francia Enrico II, si impossessò di Bastia, di Corte, di Ajaccio e di Calvi. Con il trattato di Cateau-Cambrésis, nell’aprile del 1559, la Francia restituì la Corsica ai genovesi. Da Marsiglia, Sampiero preparava l’insurrezione generale contro i genovesi, ma la rivolta fallì; decise di proseguire la lotta con proprie truppe: sconfisse i genovesi a Vescovato e Porto Vecchio nel 1564 e diventò presto il padrone dell’isola. Ma, nel 1567, durante un combattimento vicino a Cavru, cadde in un’imboscata e venne ucciso. La sua testa venne esposta per tre giorni dai genovesi sulla piazza di Ajaccio. Tra il 1569 ed il 1729, Genova esercitò sulla Corsica un dominio assoluto.
Tra la ribellione di Sampiero di Bastelica (1553-1559) e la grande rivoluzione, iniziata nel 1729, la Corsica attraversa circa centosessant’anni di pace. Fino a pochi anni fa si parlava di questo periodo come del “secolo di ferro”, riprendendo un’espressione dello storico Jacobi. Attualmente, per reazione, gli studiosi di storia corsa tendono a riabilitare l’amministrazione genovese ed a mettere in rilievo lo sviluppo dell’agricoltura, la prosperità, il progresso intellettuale, artistico e morale dell’isola, l’ingrandimento delle città, l’ordine e la sicurezza. Il primo atto ufficiale dopo il passaggio dell’isola dal Banco di San Giorgio alla Repubblica di Genova nel 1562 disciplinava la distribuzione politico-giurisdizionale del paese. Le pievi costituirono la base della divisione amministrativa – 66 in tutto, di cui 45 per il Diquà, 21 per il Dilà – raggruppate in dieci Province, in modo da favorire l’integrazione tra zone storicamente e geograficamente separate: Bastia, Capo Corso, Aleria, Corte, Calvi, Balagna, Ajaccio, Vico, Sartena, Bonifacio. Pievi è un’espressione con cui vengono indicate delle estensioni territoriali accomunate da una certa omogeneità economica, sociale e storica, corrispondenti agli attuali cantoni. Esse costituivano, da tempo immemorabile, la base della struttura amministrativa isolana. Con le espressioni Di quà da monti (o Terra di Comune o Cismonte) e Di là da monti (o Terra dei Signori o Pumonte) o, più spesso, Di qua e Di là si indicano, rispettivamente, le due zone geograficamente delimitate dell’isola: il Di qua da monti è compreso tra Calvi, Bastia, Aleria e Corte, nella zona centrale e settentrionale dell’isola (attuale Dipartimento de la Haute Corse) ed il Diladamonti tra Bonifacio, Ajaccio e Porto-Vecchio, nella zona meridionale dell’isola (attuale Dipartimento de la Corse-du-Sud). Le province erano amministrate dal Governatore in persona o da alcuni Commissari, specialmente nelle città a forte predominanza ligure, oppure ancora da Luogotenenti. Si trattava, evidentemente, di un sistema semplice che, pur rispettando la struttura tradizionale, regionalista ed autonomista dell’isola, introduceva una centralizzazione, necessaria in seguito all’aumento demografico e conforme all’evoluzione generale degli Stati europei dell’età moderna. Si trattava, chiaramente, anche di un sistema gerarchico, incentrato sul principio della sussidiarietà del potere che, partendo dalla cellula iniziale (il villaggio o la parrocchia), si estendeva alle competenze di un organismo più ampio.
I corsi, apparentemente, sembravano governarsi da soli. Ogni parrocchia eleggeva i propri rappresentanti: il Podestà, il Ragioniere, i due Padri di comune. L’elezione annuale si svolgeva a suffragio diretto maschile e femminile obbligatorio. Ma questo esempio di democrazia diretta risultava inevitabilmente corrotto dalla restrizione della categoria degli eleggibili alla sola classe dei notabili e, soprattutto, da una limitazione dei poteri reali dei magistrati. Il Podestà aveva sia le funzioni di giudice di pace, che di commissario di polizia ed esattore delle tasse, ma i suoi compiti erano prettamente consultivi, senza un reale potere decisionale: al di là del diritto di porto d’armi, dell’esenzione dalla taglia, e della percezione di emolumenti in natura (un sacco di grano a famiglia), non aveva influenza in materia giuridica o fiscale.
Le città ricevettero un regime speciale, basato sulla rappresentatività. Il Consiglio Municipale (Magnifica Comunità), di numero variabile, delegava il potere ad alcuni Anziani, eletti ogni sei mesi, che si spartivano i settori più importanti della vita cittadina: mercati, polizia, viabilità, ecc… In questo caso gli statuti ed i privilegi accordati da Genova venivano rispettati a rigore, anche perché le città erano, in tutto o in parte, delle comunità liguri unite alla madrepatria da legami di sangue o da interessi economici. Questo era evidente soprattutto a Calvi e Bonifacio semper fideles, garantite da franchigie ed esenzioni, mentre Bastia ed Ajaccio erano sorvegliate con occhio più attento: la loro autonomia amministrativa era limitata dal potere discrezionale del Governatore.
Su scala regionale, la difesa degli interessi isolani era confidata, come nel passato, ai Nobili Dodici. I loro poteri, ristabiliti alla fine della guerra di Corsica (1553-1559), con piccole modifiche, erano molto limitati. I Dodici o Diciotto (in seguito all’aggiunta di sei membri per il Dilà) dovevano rappresentare le richieste dei loro mandanti attraverso l’elezione interna di due Oratori residenti a Genova; ogni mese, a rotazione, uno dei membri assumeva la carica di Consigliere del Governatore (con migliore retribuzione e maggiore influenza sulle direttive generali della politica isolana). Se si eccettua la competenza giudiziaria, si trattava di una carica puramente onorifica e consultiva: anche in materia giudiziaria, il potere degli Oratori si esercitava nella revisione dei processi criminali, riservata ai Syndici genovesi.
Il Regno di Corsica era sottoposto all’autorità del Governatore. Autorità che annullava o rendeva inefficaci, su scala più ampia, le decisioni o le velleità delle comunità. Il Governatore doveva essere obbligatoriamente genovese, eletto da genovesi e nobile come i suoi elettori. Nominato per diciotto mesi (a partire dal 1572, dopo la revisione degli Statuti), in seguito per due anni, era responsabile del suo operato, alla fine dell’incarico, solo nei confronti delle autorità supreme dello Stato: il Doge, il Gran Consiglio e l’Ufficio di Corsica, fondato dopo la guerra del 1553-1559 per rilevare le competenze del Banco di San Giorgio. Il Governatore aveva diritto, oltre al trattamento economico della Repubblica ed ai numerosi vantaggi in natura che riceveva dall’isola, una percentuale non indifferente (25%) di tutte le ammende inflitte dai suoi subordinati: un vero e proprio incitamento alla severità nell’esercizio della giustizia. Si trattava quindi di una funzione molto ambita, con delle sicure garanzie di redditività (a partire dal 1608, al Governatore uscente venne interdetta l’assunzione di altre cariche per un periodo di almeno dieci anni). Il suo potere era quasi assoluto: giudice supremo nei processi civili e criminali, poteva condannare a qualsiasi tipo di pena, compresa la morte, senza l’intervento del Consiglio di Genova, relegare o espellere dall’isola donne, figli e parenti più stretti del condannato; poteva, in ambito civile, ordinare che si facesse un’istruttoria sommaria di una causa ordinaria, avocare a sé tutte le cause civili e penali pendenti nelle altre giurisdizioni e, in ultimo, discutere in appello tutte le sentenze ricevute dal giudice del Regno. Aveva inoltre il potere di sospendere i giudizi dopo averne avvisato il Magistrato di Corsica a Genova, che gli assicurava, senza dubbio, una certa docilità. Questi poteri erano lasciati al libero arbitrio di una sola persona, secondo il principio dell’ex informata conscientia, cioè della “convinzione intima”: la sentenza di un processo poteva essere pronunciata dal Governatore con l’assenza di prove formali del delitto o del crimine. Questa procedura era applicata non solo alle pene minori (frusta, gogna, corda), ma anche ai delitti maggiori (condanna alla galera o all’esilio). Inevitabilmente la critica dei corsi al sistema giudiziario genovese avrebbe costituito una delle accuse più forti al potere della Repubblica. L’unica forma di controllo al potere del Governatore era l’approvazione del Senato della Repubblica per la pubblicazione degli editti, il rispetto formale degli Statuti di Corsica e la relazione dell’operato, alla fine della carica, davanti ai Sindaci di Genova.
febbraio
Da febbraio a maggio, 6 delegati della consulta , si presentano al Senato di Genova per chiedere la concessione della Corsica all’Ufficio di San Giorgio che è la banca ufficiale della Repubblica di Genova, pur conservando la sua suprema autorità sull’isola .
giugno
Pier Battista Doria, nominato commissario dell’Ufficio di San Giorgio, sbarca a Sain Florenzo, caccia Vincentello II dall’Istria e il catalano Juan Villamarina, quindi prende possesso dei luoghi di Corte, Calvi, Bastia e Bonifacio. L’Ufficio pagò 8.500 lire al doge Galeozzo de Campofregoso a titolo di risarcimento della perdita di questi luoghi.