Correva l’anno 1877
Giulio Verne (Jules Verne) pubblica il romanzo “Hector Servadac. Viaggi e avventure attraverso il mondo solare”. Venne pubblicato in italiano per la prima volta nel 1891 col titolo Attraverso il mondo solare. (Nel suo viaggio in una terra squassata dall’impatto di una cometa, il protagonista – Servadac, appunto – approda coi suoi compagni alla Maddalena. L’isola si presenta ai visitatori in un’atmosfera spoglia e quasi lunare, con pochi cespugli di mirto e di lentischio. Poi vengono scoperti due esseri viventi: una capretta e una bambina, Nina. I viaggiatori ripartono portando con se Nina, che verrà adottata da Servadac.)
Nicolas Trani è sindaco di Bonifacio.
Con una convenzione, firmata a Roma tra il governo italiano e la compagnia di navigazione Rubattino, viene istituita una linea settimanale che collega Santa Teresa agli scali di Porto Torres, La Maddalena, Terranova, Siniscola, Orosei, Tortolì, Muravera e Cagliari.
1 gennaio
Sono a Maddalena il giovane principe Tommaso di Savoia (figlio di Ferdinando duca di Genova, secondogenito di Carlo Alberto) e la moglie, la bella principessa Isabella di Baviera. Il Sindaco Antonio Chirri organizza in loro onore una festa da ballo alla quale vengono invitate a partecipare le famiglie più in vista del paese. La festa si tiene nel palazzo di Francesco Millelire (quello che ad angolo si affaccia sulle allora Via Nelson, Via V. Emanuele e Piazza XXIII Febbraio) I due principi non si risparmiano, ballando con quasi tutti gli invitati e le danze vanno avanti, così, fino all’alba. Il ricordo della serata rimarrà indelebile nella memoria di quelli che c’erano e anche, come succede in questi casi, di coloro che ne hanno sentito il racconto da “quelli che c’erano”. Il Sindaco Chirri, entusiasta, fa intitolare agli illustri ospiti, rispettivamente, una parte di Cala Gavetta e la deliziosa scalinata che dai pressi del Bar Sporting si arrampica verso Via Cairoli. Il principe Tommaso ritornerà alla Maddalena per rappresentare i reali ai funerali di Garibaldi il 2 Giugno 1882.
23 febbraio
Nel 1869 nel neonato Regno d’Italia fu approvata la legge istitutiva del credito agrario – la Legge Castagnola – che concedeva alle banche la possibilità di emettere moneta. Ci fu dunque un’enorme spinta alla nascita di piccole banche agrarie. Il 23 febbraio 1877, nella vicina Terranova Pausania (Olbia), neanche 4.000 abitanti all’epoca, un Regio Decreto de Re Vittorio Emanuele II autorizza la nascita della Banca Agricola di Gallura. Il paesotto era in netta rinascita, nel 1870 fu ristrutturato il suo porto, dove in breve tempo fu inserita una tratta con Civitavecchia, e tra il 1871 e il 1881 gli abitanti aumentarono del 33% circa! L’undici marzo del 1876, si costituì con atto pubblico dinanzi al notaio Andrea Marras, la società anonima di credito agrario, con sede appunto nella odierna Olbia. Lo statuto della Banca verrà approvato sempre per atto pubblico, dallo stesso notaio, il 4 gennaio 1877. Cinquanta giorni e il Re autorizza l’inizio delle attività bancarie. La banca avrà durata statutaria di 30 anni, e il suo capitale iniziale fu di 100.000 lire, diviso in mille azioni da 100 lire ciascuna. Fu una delle ultime banche “locali” a nascere in Sardegna, che contava ben 4 istituti di credito agrario sui 12 del Regno. Tutte queste banche furono poi spazzate via dall’incredibile crisi dell’agricoltura conseguente alla chiusura delle frontiere con la Francia – principale acquirente dei prodotti agricoli sardi – da parte del governo Crispi, nella seconda metà degli anni 80.
17 marzo
La mattina giunse in rada proveniente da Terranova, il piroscafo Tortolì, lo gloriosa nave che nel 1862 aveva portato Garibaldi a Palermo per l’impresa conclusasi all’Aspromonte. Il piroscafo postale, in virtù della convenzione stipulata il 4 febbraio precedente dalla Compagnia Florio-Rubattino con i ministri Depretis e Zanardelli, compiva il viaggio settimanale lungo tutta la costa orientale e settentrionale della Sardegna, da Cagliari a Porto Torres, toccando Muravera, Tortolì, Orosei, Siniscola, Terranova, La Maddalena e Santa Teresa Gallura. A quei tempi le banchine di Cala Gavetta e di Mangiavolpe non consentivano l’approdo delle navi e pertanto la posta, i passeggeri e le mercanzie venivano portati a terra da barconi. Quel giorno, il brigadiere addetto al Posto doganale Francesco Manca aveva comandato di servizio la guardia comune di terra Costantino Salvago, giovane ventunenne di Parma, ma residente a Venezia, il quale, vedendo avvicinarsi alla banchina di Cala Gavetta una barcaccia carica di fusti di vino, intimò al barcaiolo Tommaso Tanca che la conduceva di sbarcare il carico e allineare i fusti per farne la verificazione. Il tono alquanto imperioso dell’agente doganale non dovette giungere molto gradito all’orecchio del Tanca, il quale, stando alla denuncia, si mise ad inveire nei confronti del Salvago dicendogli: “Chi siete voi? Son forse il vostro servitore, Signor minchia mollente?”; ed a ciò aggiunse con sussieguo: “Basta essersi messo guardia doganale per essere un ozioso vagabondo”. Toccata la banchina e sceso a terra, il Tanca fu affrontato dal Salvago: inevitabile dunque il tafferuglio e il pronto accorrere di numerosi isolani i quali, all’insegna del tutti per uno, erano decisi a far quadrato intorno al loro compatriota. L’agente doganale comprese subito l’inequivocabile manovra (cioè la malaparata) tanto che nella denuncia scrisse che vedendo “…eziandio che minacciavano vie di fatto, mi posi subito in guardia sguainando la sciabola e respingendo indietro in uno a tutti gli astanti che a quanto ho potuto accorgermi cercavano di far cerchio per farmi in mezzo”. Vedi: La sceneggiata delle botti scomparse
17 giugno
Riportiamo alcuni paragrafi tratti dal “Regolamento di edilità pubblica” (1877) di La Maddalena, a testimonianza dell’antica tradizione cittadina e della istituzione di una commissione edilizia.
Titolo 1°
Art. 1: E’ istituita una Commissione edilizia composta di 3 membri effettivi e 2 supplenti, la quale sarà nominata dal Consiglio nella tornata di autunno. Gli eletti durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.
Titolo 2°Disposizioni speciali
Costruzioni – Strade – Piazze
Art. 6 : Chiunque voglia intraprendere la costruzione di nuove fabbriche lungo le strade o piazze nell’interno dell’abitato, deve farne dichiarazione in iscritto alla a Giunta Municipale esibendo il disegno delle facciate.
Art. 7 : Non si potrà permettere che le strade rimangano larghe meno di metri sei, salvo le maggiori ampiezze che si ravviseranno necessarie.
Art. 8 : Qualora il Municipio dovesse, per allargamento o allineamento di contrade o piazze, acquistare delle case o parti di case ovvero delle zone di terreno di privata proprietà, sarà obbligo del Municipio stesso di provvedere all’acquisto mediante espropriazione colle norme prescritte dalla legge 29 giugno 1869.
Art. 9 : L’elevazione della facciata prospiciente strade o piazze non potrà essere inferiore a metri cinque.
Art. 10 : Chiunque voglia intraprendere lavori di riparazione o abbellimento ai fabbricati esistenti ed alle facciate di essi verso le strade o piazze pubbliche o fare nuove aperture per archi di finestre o di porte, ovvero eseguire demolizioni, scavi o altra opera che modifichi la forma
esterna, dovrà farne dichiarazione alla Giunta Comunale.
Art. 11 : E’ vietata la costruzione delle scale esterne e dei gradini e sedili fissi che si avanzino fuori dalla linea del fabbricato, salvo i casi speciali da destinarsi dalla Giunta, previo parere della Commissione Edilizia.
Art. 12 : Qualora, in dipendenza del divieto di cui all’art. precedente, si offendessero diritti acquisiti, il Consiglio Comunale delibera sulla eccezionalità dei casi e sul pagamento della indennità corrispondente.
Art. 13 : Potrà l’Autorità Municipale, sentita la Commissione, ordinare la rimozione dei gradini esterni ed altri sporti come sedili, infissi o ogni altro ingombro, qualora siano di grave ostacolo alla circolazione. La spesa sarà a carico del Comune.
Art. 14 : Li imposti della porta d’ingresso delle case e delle botteghe come delle finestre, ad una altezza inferiore di metri 2,90, non dovranno aprirsi all’esterno.
Art. 15 : Le nuove case che si costruiranno sulle strade le più importanti e sulle piazze dovranno essere munite di marciapiede.
Art. 16 : I balconi e terrazzi, al di sopra di metri quattro dal suolo, non potranno sporgere fuori dalla linea dell’edificio più di centimetri 80 e poco più nel caso di qualche grandioso e ben decorato edificio in larga strada e piazza.
Per quelli poi che non passano l’altezza di metri due, la sporgenza dovrà limitarsi a centimetri 29.
Per le botteghe sarà stabilito secondo circostanze locali senza immondo del pubblico e per le altre sporgenze su terra i limiti da 10 a 20 cm.
Le tende ad una altezza minore di metri 2,90, i porta insegne e le vetrine nuove potranno avanzarsi più di metri 2.
Art. 17 : Le finestre ed aperture dei sotterranei e delle cantine, se sono esse nei muri verticali delle case devono essere munite di solide inferriate fisse oppure coperti con lastre di pietra che lascino passare la luce attraverso fori oblunghi ma non più larghi di centimetri cinque; se sono sul vicolo devono limitarsi a soli centimetri 2½.
Le inferriate collocate nel suolo devono essere livellate col medesimo.
Art. 18 : Il fumo dei camini dovrà essere condotto nei tubi murali fino all’altezza di cm 40 sopra il livello del tetto.
Non sono permessi i tubi esterni sporgenti sulle facciate delle case ed appoggiati ai medesimi.
Art. 19 : I proprietari delle costruzioni non potranno opporsi all’affissione dei numeri progressivi che per cura della Giunta saranno collocati alle porte ed alla inscrizione dei nomi delle strade e piazze nei siti a ciò destinati e dovranno vigilare alla loro conservazione.
Titolo 3°
Disposizioni penali
Art. 20 : Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite con le guardie di polizia e ….
Dal Codice Penale e per il procedimento si seguiranno le norme stabilite dalla legge Comunale, art. 146 e seguenti.
Maddalena 13 giugno 1877 – Il Sindaco
14 agosto
Davanti al notaio Lissia Spano di Tempio, convocato per l’occasione a Caprera, Garibaldi vende al suo amico Giuseppe Guarnieri di Pinerolo “tutti i diritti spettanti al venditore in quest’isola, coll’annessa casa ed accessori …. nonché tutto il mobilio ed effetti mobili e semoventi di ragione dell’alienante… riservandosi però il venditore l’uso e l’usufrutto gratuito dei medesimi beni per tutta lo durata della sua vita… Il prezzo stabilito d’accordo fra le parti è di lire 25.000” E’ evidente che si tratta di una vendita fittizia, mirante ad impedire che, in caso di morte, parte dei suoi beni vadano alla marchesina Giuseppina Raimondi, ancora sua moglie legittima. Infatti, ottenuto il divorzio nel Gennaio 1880, i beni vengono riacquistati l’8 Maggio dello stesso anno, in quel di Codogno.
15 luglio
Legge sull’obbligo scolastico.
26 settembre
Giuseppe Garibaldi, scrive a Prandina per lasciare le disposizioni per la sua cremazione.