Traffici illeciti e connivenze
Articolo dello scrittore Antonio Ciotta
Si sa che a Napoli, dove per sbarcare il lunario le inventano proprio tutte, all’atto dell’entrata in vigore della legge sull’IVA fu subito creata la figura dell’ “accompagnatore fiscale”, cioè quella di un singolare personaggio che munito sempre della stessa fattura accompagna al ristorante le comitive o i gruppi che si recano a pranzo o a cena eludendo così gli eventuali controlli della Guardia di Finanza all’uscita del locale. I maddalenini, nelle cui vene circola da sempre per vie sotterranee l’antico cromosoma del contrabbando, hanno precorso i tempi e quella figura, come vedremo, l’avevano inventata fin dal secolo scorso.
E’ noto che i commerci clandestini tra la Sardegna e la Corsica, praticati dai pastori aggesi, ma nei quali gran parte ebbero i pastori delle isole, erano stati a suo tempo una delle cause del dissesto delle finanze del regno e la scintilla che aveva provocato l’occupazione militare dell’arcipelago. Il contrabbando di derrate alimentari e soprattutto di bestiame, oltre al danno provocato all’erario esra stato sempre oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità preposte all’ordine pubblico in quanto aveva come fonte principale il furto e l’abigeato; e il furto di bestiame, come scrive il Murgia, era “…il punto di partenza di una lunga serie di ritorsioni e di vendette che, inesorabilmente, portavano a gravi delitti ed all’omicidio, e finivano poi per coinvolgere le opposte fazioni in faide sanguinose”, ed inoltre “…coloro che traevano profitto dal contrabbando e dall’esportazione clandestina di derrate si servivano della regione per nascondere banditi e malandrini che poi utilizzavano per le loro vendette personali”.
A La Maddalena, isola che in passato aveva goduto di alcune esenzioni doganali sulle sole merci importate per il consumo interno, ragion di stato avevano creato momenti di allentamento della vigilanza sui traffici illeciti che, specialmente nel periodo delle guerre napoleoniche, sfiorarono la condiscendenza se non addirittura la connivenza. E’ risaputo infatti che durante la permanenza nell’arcipelago della flotta inglese dell’ammiraglio Nelson il contrabbando con la vicina Corsica costituì preziosa e irrinunciabile fonte di notizie spionistiche e che le autorità corse, dal canto loro, per tenere buona la popolazione dell’isola attanagliata dal blocco continentale e dall’estremo bisogno di rifornirsi di beni di prima necessità, non solo chiudevano un occhio, ma si può dire che incoraggiavano e proteggevano i contrabbandieri. Per anni si tollerò a La Maddalena l’attività del viceconsole inglese Giovanni Brandi, sospetto di tirare le fila di un vasto traffico di contrabbando diretto a rifornire le navi inglesi e quelle dei corsari antifrancesi. L’attività di costui, che non operò certo per amor di patria, rimase impunita perchè le autorità, in quel delicato momento, non vollero violare la sua immunità diplomatica. Ma a farne le spese furono spesso i suoi fornitori, solitamente pastori di Aggius, paese che, come è noto, era divenuto il centro di raccolta e di smistamento del prodotto degli abigeatari.
Le connivenze, come traspare dagli atti che avremo modo di esaminare, dureranno ancora per molti anni ed i maddalenini, sia pur facendo ricorso a “carte false”, continuarono imperterriti nel traffico di bestiame.
La mattina del 10 maggio 1846, un’imbarcazione delle Guardie Doganali di Terranova, appartenente alla suddivisione doganale di Orosei, con l’equipaggio composto dal brigadiere Carlo Favale, dal sottobrigadiere Domenico Polverini e dai preposti Michele Luchese, Giuseppe Sposito, Filippo Morelli, Pasquale Croce e Giuseppe Roda, avvistava un battello che dopo aver bordeggiato nei pressi dell’isola di Tavolara, non riuscendo ad andare avanti per il tempo cattivo, era rientrato nel porto della Taverna da dove era stato visto uscire qualche ora prima. Raggiunta l’imbarcazione per eseguire un controllo, i doganieri accertarono trattarsi del battello “La Vergine del Carmine”, del patron Francesco Susini, con a bordo il macellaio Pietro Zonza diretto, a suo dire, a La Maddalena con un carico di otto giovenchi. Alla richiesta dei doganieri lo Zonza dichiarò di essere partito da La Maddalena alla volta di Cala di Volpe per acquistare del bestiame e che a causa del tempo cattivo era stato costretto a dirigere a sud e riparare nel porto della Taverna. Esibì quindi una bolla di ritorno rilasciata dalla dogana di La Maddalena il 4 maggio (ben sei giorni prima) con la quale si autorizzava il trasporto di bestiame da Cala di Volpe a La Maddalena. Senonchè la bolla autorizzava il trasporto di otto vacche e non di otto giovenchi e, oltre ad essere intestata a tale Francesco Serra e non allo Zonza, prevedeva il trasporto con il battello “Sant’Antonio” e non con quello denominato “La Vergine del Carmine”.
I conti non tornavano; e i doganieri, ben sapendo quanto i maddaleni fossero avvezzi ai traffici di bestiame, contestarono la violazione e fecero sottoporre a perizia i capi bovini. I periti, nominati nelle persone di Francesco Puzzo e Raimondo Azara Spano di Terranova, esaminato il bestiame il giorno successivo, stabilirono trattarsi di otto giovenchi e non di otto vacche, i cui marchi corrispondevano quasi certamente a proprietari dell’interno della Sardegna. Il trucco della bolletta stavolta non aveva funzionato e poichè lo Zonza, invitato a comporre la vicenda in via amministrativa non vi aveva aderito gli atti assunti vennero trasmessi al direttore delle Regie Gabelle in Cagliari il quale, il 30 luglio successivo, chiedeva al Tribunale di Prefettura di Tempio il rinvio a giudizio del medesimo riassumendo i fatti nella requisitoria che riportiamo: ”La bolla n.23 delli 4 maggio 1846 rilasciata dalla Dogana di La Maddalena in capo a Francesco Serra permetteva il carico sopra il battello S.Antonio di otto vacche, da effettuarsi a Cala di Volpe per essere trasportate a La Maddalena. Dagli atti risulta invece avere l’imbarcazione doganale d’Orosei sequestrato a Pietro Zonza della Maddalena otto giovenchi che imbarcato avea al porto denominato La Taverna sopra il battello La Vergine del Carmine. La bolla che il Zonza ha presentato agli Agenti Doganali non ha dunque veruna relazione coi bestiami sequestrati, né col battello sul quale erano imbarcati. Né valga il dire che venti contrari avevano impedito al Zonza di recarsi a Cala di Volpe, che ciò essendo realmente accaduto stava in lui l’obbligo, se comandato avesse il battello S.Antonio, sul quale e non altrimenti dovevasi effettuare l’imbarco delle otto vacche, di legalmente provare questa forza maggiore per rendere di niun effetto la menzionata bolla; quindi volendo egli imbarcare bestiami al porto Taverna non poteva esimersi dal farne dichiarazione all’Ufficio di Dogana di Terranova per ottenere il relativo permesso e bolla d’accompagnamento. Il successo prova evidentemente che sotto l’egida della bolla più volte citata volevasi dal Pietro Zonza consumarsi un’estrazione dolosa di bestiame così contravvenendo all’art.30 del Regolamento annesso al R.Editto 18 maggio 1820. A termini pertanto dell’art.21 del predetto regolamento, il Direttore delle R.Gabelle fa istanza presso il R.Tribunale della Prefettura sedente in Tempio a che gli piaccia condannare il Pietro Zonza al pagamento di lire nuove 144, valore dei bestiami giusta l’atto di perizia, oltre a lire nuove 125, valore dichiarato del battello, e finalmente alla multa di lire nuove seicento oltre all’ammontare delle spese”.
Alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal direttore delle gabelle fece seguito la citazione, notificata l’8 agosto, alla quale lo Zonza replicò con una memoria difensiva nella quale espose i fatti in modo tale da ribaltare la versione dei verbalizzanti.
“Pietro Zonza dell’Isola Maddalena …contestando alla fattale citazione …dice che …partiva dal porto della maddalena nelli cinque del mese di maggio col battello denominato ‘La Vergine del Carmine’ dirottando alla ‘Cala di Volpe’ alla quale era diretto coll’opportuna patente e bolla speditali dal Ricevitore della Dogana dell’Isola predetta, onde formare un carico di otto capi vaccini per uso del pubblico macello di quel luogo, ed alla quale non ha potuto approdare per la contrarietà del vento, che soffiava impetuoso, e fortunale; per cui, lasciando quella barchetta in balia delle acque, ed al capriccio dell’alta marea, dovette la predetta percorrere alla buona salva con trasportarla al porto della ‘Taverna’ in cui fu trovata vacante dal servizio Doganale, al quale trovavasi preposto il Favale coll’equipaggio sul bordo del ‘leuto’ appellato il ‘San Giorgio’.
Verificate le spedizioni e legali riconosciute, il prefato Favale si contentò, dopo d’aver udito il comparente che, appena rasserenatosi il tempo, ritornava a prendere il viaggio verso la prefissata ‘Cala di Volpe’ per eseguire la sua incombenza e di là ritornare nell’Isola predetta, che è anche patria del Favale e degli altri preposti, incaricandolo di rimetterli alcune commissioni per consegnarle nella Maddalena, ed assicurandolo di non poter incorrere in contravvenzione alcuna ove il comparente volesse caricare bestiame, attesa la legalità della spedizione. Prestata impertanto fede all’esposto del Favale, siccome brigadiere d’una Regia Gondola e capo subalterno del servizio della Regia Dogana, che deve il vero dire, onde non venirli meno l’onore, che è il solo perno del Regio Servizio, il comparente ha procurato di formare il carico delle otto bestie vaccine e metterle a bordo del preriferito battello. Nel frattempo che il comparente facea il carico in discorso, il Favale col suo bastimento veleggiò verso Terranova a cui approdò; e da quel porto nuovamente partito ritornò al luogo in cui stava il comparente in aspettativa dell’abbonacciamento del tempo ed apprensionò la barchetta col carico ch fece partire a Terranova dove formò il sucalendato processo verbale senza manifestare il motivo di un siffatto agire, che sa dell’illegale e del gravaminoso al commercio ingannandolo, non potendo sigillarlo con l’impronta di contravvenzione, per aver caricato otto giovenchi a vece di vacche come voleva la bolla rilasciatagli dalla Dogana dell’Isola Maddalena, giacchè la richiesta fatta all’agente principale di quell’Azienda riguardava giovenchi e non vacche, tuttochè così, per mero equivoco e non altrimenti, siasi scritto”.
Dalle difese dello Zonza traspare con tutta evidenza la sua acredine nei confronti del Favale il quale, avendo trovato in un primo momento regolare la bolla, inducendolo a fare il carico, ed avendolo persino incaricato di alcune commissioni per la propria famiglia, gli aveva successivamente contestato la contravvenzione. Difatti egli aggiungeva: “Da quanto sopra agevolmente si dipende che il fatto è ben diverso da quello esposto nel sumentovato processo verbale che questo a vece di veder contravventore il comparente perchè in esso manca il dolo e la colpa, dichiara reo il processante Favale e falsario anzichenò”. E dopo questa invettiva nei confronti del Favale il macellaio Zonza chiese che a mezzo dei testi Stefano Cuneo, Francesco Servietti e Ignazio Serra, anch’essi macellai e componenti il suo equipaggio, venisse confermato quanto da lui dichiarato ed in particolare che il Favale “…riconosciuta legale la spedizione e la navigazione tenuta, e date delle commissioni per la di lui famiglia residente nell’isola, assicurò senza finzione e deliberatamente, che per non far gita a ‘Cala di Volpe’ per fare il caricamento prenunciato poteva caricare il numero del bestiame portato dalla bolla della Dogana dell’Isola Maddalena, poichè non incorreva in contravvenzione alcuna, come di fatto l’eseguì imbarcando il numero di otto giovenchi”. Lo Zonza chiese inoltre che venisse sentito il ricevitore della dogana Francesco Carro affinchè dichiarasse che si era sbagliato nel compilare la bolla scrivendo in essa vacche e non giovenchi.
Al processo, tenutosi il 25 agosto presso il Tribunale di Prefettura di Tempio pressieduto dal prefetto Ena, i testi confermarono in pieno quanto asserito dallo Zonza sul comportamento del Favale, ma il ricevitore di dogana fu irremovibile, non riconobbe il suo “errore”. e ne conseguì la condanna dello Zonza al pagamento del valore del bestiame e della barca, ad una multa di seicento lire ed alle spese processuali; il tutto da versarsi entro dieci giorni dalla pronuncia.
Molto stranamente nelle difensive dello Zonza e nei successivi atti processuali non si fa più cenno al fatto che la spedizione era autorizzata per il battello Sant’Antonio, di Francesco Serra e non per quello denominato La Vergine del Carmine, del patron Francesco Susini, ma si insiste solo sulla qualificazione del bestiame.
Immediato comunque l’appello, depositato a Cagliari l’8 settembre successivo. La difesa, pur continuando a sostenere la buona fede dello Zonza, rilevò che la pena a lui inflitta era quella prevista dall’art. 43 dell’editto 18 maggio 1820, relativa al contrabbando di merce diretta all’estero, e non quella, in misura minore, comminata dagli artt. 30 e 31 che nella fattispecie doveva essere applicata trattandosi di contrabbando interno; insistette perchè il ricevitore di dogana venisse nuovamente interrogato per riconoscere il suo “errore” (e tanta insistenza appare quanto meno sospetta), ed infine, a dimostrazione che lo Zonza non avrebbe mai potuto assolvere ad una pena tanto gravosa, così esponeva le sue precarie condizioni economiche: “…siccome la misera circostanza dell’annata fattale affligge anche i proprietari, è evidente quale debba essere la posizione del Zonza, che vive dall’altrui servizio e non è in circostanza di sborsare neppure un obolo, motivo per cui essendo costui nell’imminente pericolo di dover soggiacere alla pena sussidiaria del carcere fa presente che con la di lui carcerazione espone a morir di fame la sua famiglia”.
A prova dello stato di indigenza dello Zonza e di quanti come lui esercitavano la “beccaria”, cioè il mestiere di macellaio, non per conto proprio, ma di altri, la difesa produsse un certificato sottoscritto dal sindaco Pietro Alibertini e dai consiglieri Peretti, Matteo Culiolo, Santo Serra, Simone Ornano e Nicolò Susini, nel quale si attestava che: “…i Beccai Pietro Zonza, Serra, Cuneo e Servetti godono di buona condotta ed è realmente vero che queste famiglie vivono semplicemente del ramo della Beccaria, per essere affatto scevri di beni di fortuna, ed anzi sono tutti in affitto di casa, ed è altresì notoria la miseria e la povertà dei detti supplicanti per essere aggravati da numerosa famiglia di trenta figli senza nessun altro mezzo di sussistenza…”. Il certificato della giunta comunale era poi convalidato dal vicario parrocchiale don Antonio Addis che, in calce allo stesso, confermava “…qualmente li detti ricorrenti sono tutti persone povere, e di nulla tenenti, come pure di avere i medesimi la detta numerosa famiglia, senza nessun mezzo di sussistenza”.
La sentenza d’appello, emessa il 7 maggio 1847, riconosciuto valido l’assunto difensivo relativamente alla pena applicata, ritenne trattarsi di contrabbando per l’interno e non per oltremare, e ridusse la pena pecuniaria a lire 300, contro le 600 comminate in primo grado, ma confermò nel resto condannando alle maggiori spese per complessive lire 412, centesimi 90 e millesimi 6. A soccorrere lo Zonza, impossibilitato a pagare l’ingente somma, offrì cauzione con i suoi beni e una piccola vigna in località “La Ligna Torta”, il compagno di disavventura Stefano Cuneo; ma nella sua abitazione non furono rinvenuti beni utilmente pignorabili e l’asta per la vendita della vigna andò per tre volte deserta: allo Zonza non rimase che la via del carcere.
Il caso testè esaminato, certamente uno dei tanti occorsi nella prima metà dell’ottocento, ci offre alcuni spunti per riflettere sulla situazione del contrabbando a La Maddalena. E’ facile capire quanto i traffici illeciti siano redditizi; ma lo Zonza e i suoi amici risultarono più che poveri; appare poi quasi impossibile che gli stessi siano stati tanto sprovveduti da essersi recati a caricare bestiame avvalendosi di una bolla rilasciata ad altra persona, per altro luogo, per altra barca e per altro tipo di bestiame, bolla che il doganiere Favale prima riconosce valida e poi riscontra irregolare contestando la contravvenzione, e non già quella di contrabbando interno, ma di esportazione all’estero; altrettanto artificiosa si rivela la dichiarazione dello Zonza circa la sua presenza a Porto Taverna poichè sembra impossibile che una barca diretta da La Maddalena a Cala di Volpe che ben avrebbe potuto trovare rifugio nelle tranquille acque del golfo di Cugnana, sia potuta scarrocciare oltre Capo Figari, andare alla deriva nel golfo di Terranova, superare l’isola di Tavolara e raggiungere Porto Taverna, località che segna oggi il confine con la provincia di Nuoro; ed infine, come già accennato, appare quanto meno sospetta l’insistenza della difesa nel cercare di far riconoscere al ricevitore della dogana di essersi “sbagliato” nella compilazione della bolla. Singolare, poi, il fatto che lo Zonza, che al termine del processo sbandiera la sua miseria, abbia potuto invece sostenere le spese di difesa in primo grado e poi quelle di appello: un lusso che a quei tempi pochi potevano permettersi.
V’è fondatamente da supporre, come peraltro ipotizzato da numerosi studiosi, che il fenomeno del contrabbando aveva assunto il carattere di una vera e propria “mafia” e che ai tradizionali ceti sociali coinvolti si erano sovrapposte nuove celate figure che, con connivenze non certo disinteressate, tiravano le fila dei traffici illeciti dai quali traevano ingenti profitti. Non si spiegherebbe altrimenti come in un’isola senza risorse, che nel secolo scorso era tanto povera, alcune famiglie si siano potute arricchire accumulando notevoli patrimoni mobiliari e immobiliari e costruendo tanti bei palazzi che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti. Non è dunque difficile capire come costoro abbiano tratto il loro lignaggio dai profitti del contrabbando.
Nel caso esaminato, però, qualche rotella non ha funzionato facendo inceppare il delicato meccanismo; ma a farne le spese furono i manovali del contrabbando: come al solito i “pesci piccoli”.
I “pesci grossi” di allora, come quelli di oggi, commenta amaramente Enrico Costa, “sfuggivano facilmente alle reti che la giustizia suol preparare per i piccoli malfattori”.