La replica della corte di Torino (1785-1787)
Dopo il 1784 si svolse tra Torino e Cagliari un intenso carteggio per ottenere la più copiosa documentazione possibile da opporre alle prove presentate a varie riprese dal governo francese. Il Viceré di Sardegna impegnò gli uffici periferici a raccogliere atti di giurisdizione religiosa negli archivi ecclesiastici e atti di giurisdizione civile e criminale in quelli della Reale Udienza e della Regia Governazione di Sassari. Diede altresì ad alcuni elevati e competenti funzionari, come il Giudice Pau e il Censor Generale Cossu, l’incarico di redigere delle Memorie specifiche (storiche, geografiche, giuridiche) sull’argomento della pertinenza delle isole al Regno di Sardegna. Bisogna riconoscere che essi, e in particolare il Cossu ( ), assolsero l’incombenza con scrupolosissimo zelo, come dimostrano le numerose Relazioni da loro compilate, di cui si servì il Viceré per far conoscere a Torino l’opinione degli organi responsabili sardi.
Insieme con le argomentazioni e le deduzioni dei memorialisti, il Viceré si faceva premura di trasmettere le notizie che a mano a mano andava raccogliendo sulla situazione interna delle isole, dove il continuo aumento della popolazione imponeva l’urgente soluzione di importanti problemi, come quelli dell’amministrazione civile ed ecclesiastica, degli approvvigionamenti alimentari, della sanità e della sicurezza pubblica. Alcuni anni prima il genovese Bartolomeo Fravega era stato investito della carica di Bailo delle Isole, con dipendenza dal Podestà di Castelsardo. A lui erano demandate le funzioni di ministro di giustizia per i reati meno gravi e di deputato di sanità; egli doveva inoltre fungere da comandante della casamatta e delle altre opere difensive della Maddalena, e in tale veste si doveva anche adoperare a prevenire e reprimere i contrabbandi.
Il Fravega aveva pienamente corrisposto alla fiducia concessagli dal Viceré, tenendolo costantemente informato sullo stato della popolazione e suggerendo all’occorrenza i mezzi più opportuni per accrescerla c per rendere più efficiente il nuovo insediamento ( ). Col passar del tempo si erano rese difficili le condizioni di approvvigionamento delle isole. Le severe restrizioni adottate per ovviare ai traffici clandestini con la Corsica imponevano agli isolani di andare a far le provviste di carne, formaggio, grano e altre derrate solo a Longonsardo, dove esisteva un ufficio per la necessaria vigilanza. Un approvvigionamento per mare da Castelsardo, assai più facile e meno costoso, era assolutamente vietato, cosi come era vietato trarre le provviste dagli altri scali minori della costa gallurese.
Anche il Bailo Foassa, succeduto al Fravega, rendendosi interprete dei desideri degli abitanti della Maddalena, non aveva mancato di invocare nuove provvidenze a favore dei suoi amministrati ( ), ma non aveva ottenuto altro, se non di poter ricorrere, per le licenze di trasporto delle merci dalla Sardegna alla Maddalena, al guarda-magazzino della torre di Santo Stefano anziché al vice-guardia reale della torre di Longonsardo o al subdelegato patrimoniale di Tempio ( ).
A Torino, però, interessava soprattutto avere in mano le prove documentate dei diritti di sovranità sulle isole; e poiché gli elementi raccolti a Cagliari tra i vecchi fondi spagnuoli della Reale Udienza non parevano sufficienti, Vittorio Amedeo III diede istruzioni al suo ambasciatore a Madrid affinché facesse i passi necessari per ottenere da quella corte il permesso di estrarre dagli archivi della Corona d’Aragona i documenti che non era stato possibile reperire a Cagliari. Il ministro degli esteri spagnolo diede sulle prime una risposta dilatoria, giustificando il suo atteggiamento evasivo con la scusa che gli originali delle carte richieste non potevano in alcun modo essere estratti poiché sussisteva sempre il diritto di reversione a favore della Spagna sul Regno di Sardegna nel caso di cessazione della sovranità sabauda. Dei documenti, tuttavia, si potevano estrarre le copie, ma solo mediante pagamento di una rilevante tassa di trascrizione. Il governo di Torino non volle assumersi l’onere di una forte spesa, e le ricerche dei documenti spagnoli non furono condotte a compimento; furono, invece, sollecitate a Cagliari altre informazioni e nuove e più documentate Memorie, anche se i governanti sardi non avevano motivo di affrettarsi, giacché il governo francese sembrava aver dimenticato le sue rivendicazioni.
A Torino, intanto, l’ambasciatore Choiseul continuava ad assecondare di proposito le vedute del conte di Vergennes adempiendo scrupolosamente alla sua funzione di informatore sanitario: faceva sapere, infatti, a Luigi XVI che il Principe di Piemonte durante tutto l’inverno aveva fatto il bagno almeno tre volte la settimana, e – particolare di sommo interesse per i vegetariani – che si nutriva prevalentemente di legumi. Il conte di Vergennes sembrò ridestarsi dal suo torpore ai primi del 1786: spinto certamente dal collega marchese di Ségur, scrisse infatti allo Choiseul il 31 marzo di quell’anno: « Nous n’entendons plus parler des iles de la Magdelaine depuis que nous avons remis les preuves fournies par les habitants de Bonifacio de la possession où ils ont été de ces iles de temps immémorial; c’est pourtant une affaire à ne pas laisser indécis » ( ).
Ma quando, poco tempo dopo, i Còrsi ritornarono alla carica, sollecitando, per mezzo dell’Intendente Generale dell’Isola, Guillaumye, un più risoluto atteggiamento nella vertenza, il conte di Vergennes li lasciò senza risposta. Vecchio e molto malato, il ministro degli esteri di Luigi XVI morì il 13 febbraio 1787, lasciando al conte di Montmorin l’eredità di una politica condotta stancamente su una direttiva ben diversa da quella indicata dal suo predecessore, il duca di Choiseul. Anche il maresciallo di Ségur lasciò ben presto il ministero della guerra; gli succedette il Du Portail, che, seguendo le indicazioni del vecchio maresciallo, ripropose al collega degli affari esteri la definizione della annosa vertenza.
Il principale collaboratore del Vergennes e del Montmorin, Hennin, primo segretario del Ministero di Francia, incontrando nell’ottobre del 1787 l’ambasciatore Scarnafigi, gli ricordò che la corte di Torino non aveva ancora risposto in maniera definitiva alle richieste avanzate a suo tempo dalla comunità di Bonifacio e sostenute dal governo francese, e che, in particolare, non aveva determinato dove, a suo parere, fosse la maggiore profondità nelle acque delle Bocche di Bonifacio: se nel « passo stretto », come sostenevano i Còrsi, o in quello più settentrionale. L’ambasciatore rispose che il suo governo non condivideva il parere dei Bonifacini, ma che anzi, stando a una carta idro geografica redatta nel 1764 per conto di S. M. Cristianissima, era d’avviso che al canale più largo corrispondesse il tratto di mare più profondo ( ).
Sollecitato da questa presa di posizione, il governo di Torino si affrettò a trasmettere all’ambasciatore Scarnafigi, affinché lo portasse a conoscenza della corte di Versailles, un lunghissimo Memoriale di oltre 160 pagine, redatto, d’ordine di Vittorio Amedeo III, dal Supremo Consiglio di Sardegna sulla scorta di tutte le informazioni, memorie e documenti ottenuti nel corso di vari anni dal governo vice-regio di Cagliari ( ). Nel dare le opportune istruzioni al suo ambasciatore a Parigi, il conte di Hauteville, ministro degli esteri piemontese, scriveva: « Au moyen de la communication cjue vous pourriez en faire à M. le comte de Montmorin de la manière que vous jugerez plus propre et plus adaptée aux circonstances de l’affaire, S. M. croit qu’il ne resterà plus rien à désirer au Ministère de France pour ètre entièrement convaincu de l’incontestabilité des droits de la Sardaigne et du peu de fondement des réclamations avancées per les Corses sur les Isles dont il s’agit.
«Elle espère conséquennnent que sans vouloir pousser plus loin la discussion, il se porterà aisement par un effet de justice et d’équité à se désister ou laisser tomber les dites réclamations et mettre fin par là à toute discussion ou réclamation ultérieure à cet égard. La déduction dressée par le Conseil de Sardaigne pour justifier et défendre la souveraineté et la possession du Roi à l’égard des isles de la Magdelaine et réfuter les allégations ou preuves contraires que le Ministère de France a cru pouvoir tirer des pièces produites par les habitants de Bonifacio paroitra peut-ètre plus étendue et volumineuse que la forme suivie dans cette discussion ne devait l’admettre ou exiger; mais le Roi voulant agir vis-à-vis de la Cour de France dans cette affaire avec toute la franchise possible, n’a rien voulu cacher de ce que son Conseil de Sardaigne a pensé et cru devoir lui présenter sur la question soumise à son examen, et pour cela S. M. a jugé à propos qu’en faisant simplement traduire en francais la dite déduction, on vous la remit, Monsieur, dans son entier pour l’unir au Mémoire que vous devrez présenter au Ministère de France en réplique à ses dernières réponses.
« Il a méme paru d’autant plus convenable d’agir ainsi, que cette déduction doit au fond servir elle méme d’ampie et satisfaisante réplique à tout ce que les Curés et les habitants de Bonifacio ont avancé dans l’assemblée générale de leur communauté, dont le procès verbal a été communiqué, et il n’est pas douteux qu’on ne doive le regarder comme un document de quelque poid pour demontrer que tout ce qu’on avance dans notre Mémoire est prouvé sur de principes bien surs et de preuves juridiques » ( ).
Al Memoriale era allegato un gran numero di documenti, in originale o in copia autenticata, e di carte idro-geografiche. Su una di queste, in particolare, il ministro Hauteville richiamava l’attenzione dell’ambasciatore: levata con grande esattezza da un esperto ufficiale delle regie fregate, il cav. De Lunel, essa stabiliva la vera posizione delle isolette dell’arcipelago rispetto alle coste della Sardegna e della Corsica, e poteva essere presa come documento fondamentale per la delimitazione delle acque territoriali secondo il criterio, seguito dalla maggior parte delle potenze, della equidistanza dalle coste: criterio che il governo sardo intendeva seguire contro quello della maggior profondità delle acque proposto dal conte di Vergennes, per quanto tutto facesse ritenere che lo scandaglio segnasse il punto più profondo proprio dove il canale era più largo ( ).
Il conte di Scarnafigi, nel replicare al ministro, si mostrò d’avviso che, sembrandogli evidentemente definitive le prove di fatto e di diritto contenute nel Memoriale, riteneva superflua la prova, per così dire, geografica; tuttavia si proponeva di richiamare l’attenzione del conte di Montmorin sul valore conclusivo che poteva avere, agli effetti della definizione della vertenza, l’esame della carta del De Lunel.
Il Memoriale fu consegnato al governo francese il 4 dicembre 1787. Il documento è di una importanza tale, che merita un esame tutto particolare, anche se il Marmonier, spinto da chiara malafede, tenta di farlo apparire come un « amas équivoque de multiples et prolixes considérations diplomatiques et de documents qui s’appliquaient à tout autre objet » ( ).
Nel preambolo è detto che le prove delle rivendicazioni francesi sull’arcipelago si fondano unicamente sul contenuto di una allocuzione pronunciata dai curati di Bonifacio nell’Assemblea Generale di quella comunità del 18 maggio 1783 e su alcuni documenti allegati al processo verbale della stessa Assemblea. Sulla validità di questi documenti il Supremo Consiglio di Sardegna, senza tener conto dei discorsi di due privati cittadini quali erano gli arcipreti Trani e Meglia, si pronuncia in senso negativo; pertanto, per stabilire i pieni diritti di S. M. Sarda sulle isole, si propone di dimostrare in maniera definitiva e irrefutabile:
1) che le isole contestate sono state sempre sotto la sovranità del Regno di Sardegna anche prima della presa di possesso del 1767;
2) che i titoli avanzati dai Còrsi e dai Francesi come eredi dei diritti di Genova in Corsica sono assolutamente insufficienti a dimostrare la pertinenza delle isole alla Corsica;
3) che quand’anche risultasse incerta la pertinenza per il periodo anteriore al 1767, il Regno di Sardegna ha tutto il diritto di conservarne il pieno dominio.
Le prove che la Corte di Torino adduce a suo favore e sulle quali si propone di sviluppare le sue « deduzioni » sono le seguenti:
a) posizione naturale delle isolette;
b) consenso unanime degli storici e dei geografi antichi e moderni, compresi quelli genovesi e francesi;
c) costante persuasione del governo sardo di averne il dominio;
d) atti reali di sovranità esercitati; e) silenzio osservato dai Genovesi e dai Còrsi in proposito.
a) Posizione naturale delle isolette. – L’appartenenza alla Sardegna delle sette isolette principali (Santo Stefano, La Maddalena, Caprera, Spargi, Santa Maria, Budelli e Razzoli), senza tener conto del grande numero di isolotti minori e di scogli, è « ad evidentiam » dimostrata da tutte le carte idro geografiche antiche e recenti.
Chiamate indifferentemente « Isole Intermediarie », « Isole Adiacenti », « Isole della Maddalena », « Caroggi » etc., esse risultano come incorporate a ridosso delle insenature della costa gallurese tra Punta Falcone e Capo Ferro: donde la loro «adiacenza» alla Sardegna.
Il Marmonier equivoca sul termine di ”Isole adiacenti”, che, secondo il Mimaut, dovrebbe attribuirsi solo alle tre isolette di Mortorio, Tavolara e Molara, poste all’imboccatura del golfo di Terranova, ora Olbia, e attribuisce al governo sardo la ”commedia” di spacciare per adiacenti le ”intermediarie”, con una con fusione di termini che nasconderebbe una impudente e inverosimile impostura.
Il Memoriale, invece, e a questo proposito di una chiarezza esemplare, e contiene una descrizione dell’arcipelago quanto mai esatta. Dopo aver dimostrato, con costanti riferimenti alle carte idro geografiche, che il gruppo delle isolette dista dalla Corsica circa tre volte di più che dalla Sardegna, conclude, riferendosi ai principi del diritto pubblico e privato, che in caso di contestazione o in mancanza di altri titoli, esse appartengono allo stato più vicino, indipendentemente dalla maggiore o minore profondità dei tratti di mare che separano le ime dalle altre. Quanto poi al cosiddetto ”passo stretto” posto tra la Gallura e le isole di Santo Stefano e della Maddalena, esso non potrebbe considerarsi come limite divisorio, anche ammettendo che sia il più profondo, in quanto e quasi per intero posto entro la portata del cannone, vale a dire nell’ambito delle acque territoriali comunemente riconosciuto dal diritto internazionale.
b) Consenso unanime dei geografi antichi e moderni. – Nel precedente Memoriale del 30 settembre 1783 la Corte di Torino aveva detto genericamente che tutti i geografi antichi e moderni attribuivano alla Sardegna l’appartenenza delle isole fatte oggetto di contestazione; e poiché il governo francese aveva fatto rilevare che nel Memoriale non figurava citato espressamente alcun autore, i memorialisti del Supremo Consiglio si danno cura di allegare un lungo elenco di scrittori, per lo più francesi e genovesi, favorevoli alla tesi sarda ( ). Tuttavia non doveva essere trascurato l’esame di altre due carte, una intitolata ”Carte nouvelle de lfile de Corse dressee dfapres. une grande carte manuscrite levee sur les lieux par ordre de M. le Marechal de Maillebois par le S. Robert de Vaugondy, geographe ordinaire du Roi, iinprimee a Lausanne par Michel Borquet en 1756 et a Paris en 176!)”, e l’altra redatta dal capitano ingegnere genovese Domenico Policardi e stampata a Genova nel 1769, quando già da un anno la Corsica era passata sotto la dominazione francese: in entrambe, come pure nella carta del 1764, compilata sotto il governo di Pasquale Paoli ( ), sono descritte tutte le isolette adiacenti alla Corsica, ma non figurano quelle del gruppo della Maddalena.
c) Costante persuasione del governo sardo. – Il Supremo Consiglio di Sardegna ammette con franchezza il torto dei governanti sardi dei tempi passati di non aver provveduto a includere negli atti ufficiali di acquisizione l’esplicita menzione delle isolette dell’arcipelago; ma trattandosi di luoghi comunemente creduti disabitati, l’omissione non doveva considerarsi rilevante, tanto più che le isolette figuravano menzionate in numerosi documenti relativi ai tempi della dominazione spagnola e al primo periodo della dominazione sabauda.
Attraverso le ricerche effettuate negli archivi di Cagliari era stato accertato che nel 1549 il Procuratore Reale e Giudice del Patrimonio del Regno di Sardegna, con Patenti del 15 novembre, aveva nominato un certo Antonio Stefano Buxicara alla carica di Luogotenente delle Marine, coste e porti di Terranova, Orosei e Gallura, con ordine e facoltà di perquisire, arrestare e punire per mare e per terra i contrabbandieri che esercitavano la loro illecita attività nelle isolette disabitate poste tra la Sardegna e la Corsica. Nello stesso anno, con Patenti rispettivamente del 13 settembre e 14 ottobre, l’intendente Generale aveva incaricato tali Francesco Buxello di Sorso e Paolo Carcupino di Aggius di sovraintendere alla sorveglianza della torre di Longonsardo e delle coste vicine, con particolare riferimento alle prossime isole, anche se nel documento non risultano espressamente menzionate una per una perché deserte.
E ancora: nel 1581 il re di Spagna Filippo II, con lettera del 13 agosto, aveva scritto al Viceré di Sardegna per approvare la di lui intenzione di fare il giro del Regno per visitare con particolar cura le marine dello stretto di Bonifacio, dove era necessario costruire nuove torri e condurre a termine quelle già iniziate. Gli aveva dato per giunta l’incarico di stabilire delle guardie a custodia di quelle coste deserte e delle isole vicine e di attingere i fondi necessari provvisoriamente dalla R. Cassa in ragione di 1000 ducati, in attesa che nel prossimo Parlamento si decretassero gli stanziamenti definitivi.
Nel 1588 il Viceré D. Michele Moncada, con Patenti del 1° gennaio, aveva nominato Capitano delle marine di Gallura e Terranova, delle marine del capo di Bonifacio e per fa costruzione di alcune torri, del 13 agosto 1581, con le stesse mansioni esercitate qualche tempo innanzi dal Buxicara, tale Gavino Casalabria, in sostituzione del fratello morto pochi giorni prima difendendo coraggiosamente la torre di Longonsardo e le isole adiacenti dagli assalti dei barbareschi ( ).
Risultava pure che nel 1600 il re di Spagna Filippo III, con lettera del 24 luglio, aveva dato al Viceré e al Consiglio di Sardegna particolari disposizioni per regolare lo sfruttamento dei banchi corallini, che un certo Porta e altri marinai napoletani avevano da poco scoperto nelle acque dell’arcipelago della Maddalena. Il Viceré aveva precedentemente proposto di fissare a carico dei corallatori un diritto sul prodotto pescato in ragione del 10 % per gli stranieri, dell’8 % per i Sardi e del 4 % per gli scopritori; per disposizione era stato invece stabilito che, tranne una speciale gratificazione « una tantum » a favore del Porta e dei suoi compagni, il diritto dovesse essere del 10 % tanto per gli stranieri quanto per i nazionali ( ).
Del 25 settembre 1610 sono le Patenti con cui Filippo III nominava Commissario e Visitatore Generale del Regno di Sardegna il dottor Martino Carrillo, canonico di Saragozza, secondo la consuetudine che voleva che di tanto in tanto i Sovrani spagnoli inviassero nell’isola qualche personaggio altamente qualificato con l’incarico di visitare il Regno, constatare e raddrizzare eventuali abusi nell’amministrazione della giustizia, assumere personalmente nei luoghi tutte quelle informazioni che, riferite poi in alta sede, avrebbero dato luogo ad opportuni provvedimenti amministrativi. Il Carrillo, fatta la visita dell’isola nel 1611, ne compilò un’ampia relazione, datata 12 febbraio 1612, che fu stampata a Barcellona nel medesimo anno ( ). Nel cap. II di quella relazione è fatta esplicita menzione delle isole della Maddalena, Caprera, Santo Stefano e delle altre minori intermedie tra la Sardegna e la Corsica: esse figuravano comprese tra le 40 che, pur essendo disabitate, facevano parte del Regno di Sardegna Al 1698 risale una richiesta della città di Tempio agli Stamenti riuniti nel Parlamento del conte di Montellano per la costruzione nei capi Libano e dell’Orso di due nuove torri necessarie per ovviare ai contrabbandi e per proteggere dalle incursioni dei pirati barbareschi i litorali dell’estrema Gallura e delle isole adiacenti.
Prevedendo qualche difficoltà nel reperimento dei fondi necessari, i postulanti chiedevano al Parlamento che la somma fosse stornata da quella stanziata per la manutenzione delle torri esistenti: proposta alla quale nè il Viceré né gli Stamenti credettero opportuno aderire (2B5). Tra gli atti relativi al breve periodi della dominazione imperiale vanno considerate le note concessioni a favore di Giacomo, Antonio Carboni. Il parere del Supremo Consiglio di Sardegna in proposito è quanto mai chiaro: « En 1709, après l’extinction de la branche autrichienne en Espagne, les Impériaux ayant pris possession de la Sardaigne, le consul de la nation espagnole, Jacques Antoine Carboni, corse, lui méme natif de Bonifacio et y résidant, demanda au Gouvernement de Sardaigne la jouissance des iles intermédiaires à la Calura et à la Corse par récompense des services qu’il avait rendu. Pour l’obtenir plus aisement en faisant voir que dans le fond il ne demandait pas grande chose, il représentait qu’elles n’étaient d’aucun produit pour le Royaume de Sardaigne, puisque des pasteurs corses en jouissaient depuis plusieurs années sans payement d’aucun droit. Le Gouvernement de Sardaigne, vu que Carboni méritait vraiment quelque récompense et que jusques là les iles n’avaient été d’aucun revenu à la Caisse du Royaume, lui en fit la concession, c’est à dire lui accorda la jouissance des terrains de ces iles pour les défricher ou pour donner à terme à qui et à tels prix et conditions qu’il aurait jugé à propos, à la charge pourtant et non autrement de payer à la Caisse Royale le tiers du produit qu’il en aurait tiré et en conséquence de rendre compte de son administration à telle personne que le Gouvernement aurait destiné ».
Per i primi tempi della dominazione sabauda la corte di Torino produceva, come attestazione di atti di sovranità esercitati sull’arcipelago, una serie di Editti viceregi prescriventi cautele per prevenire il contagio in occasione di pestilenze in altre regioni del Mediterraneo: in essi le isole in questione figuravano costantemente ed esplicitamente menzionate ( ). Dimostrava anche che nel 1743, mentre infieriva il colera in Corsica, era stata armata una flottiglia di piccoli legni che, incrociando notte e giorno fra le Isole Intermedie e il litorale di Bonifacio, impedisse qualsiasi comunicazione con i luoghi infetti. La stessa flottiglia era stata poi rafforzata e destinata alla repressione del contrabbando. In numerose occasioni i comandanti delle navi guardacoste avevano proceduto al fermo di gondole bonifacine sorprese entro le acque territoriali sarde e alla confisca dei carichi clandestini. Il Memoriale cita, fra tanti, i casi occorsi al capitano Porcile nel 1749 e al capitano Rodrigues nel 1751 ( ).
Sulla scorta di una documentazione così copiosa, i memorialisti sardi credevano di poter affermare che « l’opinion des Rois, du Gouvernement et de la Nation de Sardaigne sur l’appartenance à ce Royaume de la mer où se trouvent les iles en question, ainsi que les iles mèmes, est pleinement démontrée par les pièces et par les faits que nous avons rapporté et cela de temps immémorial et beaucoup avant que ni les Génois ni les Corses eussent songé à mettre pied ou à prétendre d’y avoir des droits».
d) Continuo esercizio di giurisdizione e sovranità. – Gli atti reali e possessori sopra riportati formavano, sempre secondo il parere della corte di Torino, una inoppugnabile dimostrazione di sovranità. Gli abitanti di quelle isolette, come pure i pochi pastori delle coste deserte della Gallura, che cosa potevano attendersi di più dal governo? Ma quand’anche si dovesse supporre che i documenti citati non costituissero atti di sovranità, si potrebbe parlare di vera e propria derelizione? Il diritto presuppone che tanto un proprietario che abbia lasciato incolto un fondo, quanto un sovrano che non si sia mai curato di una parte del suo regno, possono sempre riprendere i loro diritti, tranne nel caso che nel frattempo un terzo non ne abbia preso legittimo possesso. Per le isole in questione non si poteva parlare di derelizione, in quanto i documenti allegati al Memoriale del Supremo Consiglio dimostravano che per la durata di oltre due secoli i re di Sardegna vi avevano esercitato continuamente la sovranità.
e) Disinteresse della Repubblica di Genova e del Governo della Corsica. – Se il governo francese, aggiungono i memorialisti, fosse stato esattamente – informato del vero stato delle cose, non avrebbe dato credito alle assurde rivendicazioni della comunità di Bonifacio.
I Còrsi sostengono che nel 1767, poco prima dell’occupazione sarda delle isolette, il cancelliere di Bonifacio si recò nel l’arcipelago per condurvi un’inchiesta e fare una protesta preventiva contro l’arrivo delle truppe. Al governo sardo ciò non risulta ufficialmente; ma quand’anche il fatto fosse vero, esso non dimostra nulla: « Les protestations supposent un droit, mais ne le donnent pas. Elles sont tout à fait inutiles lorsque le droit manque ». Nel caso specifico, il cancelliere di Bonifacio non si presentò personalmente al comandante delle truppe di occupazione, maggiore La Rocchetta; è bensì vero che nei giorni della presa di possesso un pastore bonifacino residente nelle isole consegnò all’ufficiale sardo un foglio non firmato contenente una generica protesta, nella quale si affermava che l’arcipelago apparteneva alla Repubblica di Genova e che gli abitanti erano pronti a sacrificare per essa le loro vite e le loro fortune. In realtà, poi, nessuno di essi si mosse, pur avendo avuto ampia possibilità di far ritorno a Bonifacio, anzi si professarono sempre fedeli sudditi di S. M. Sarda.
Era naturale che il maggiore La Rocchetta non tenesse alcun conto della loro protesta, fatta senza le dovute forme e da persona che non ne aveva il diritto. Ma la protesta sarebbe stata egualmente senza effetto se fosse stata consegnata personalmente dal cancelliere di Bonifacio: a costui il comandante militare avrebbe risposto che essa doveva essere inoltrata a Torino seguendo le normali vie diplomatiche.
Il governo sardo ebbe modo di essere informato dell’incidente dall’ambasciatore a Parigi, conte La Marmora, al quale si era indirizzato il cav. Sorba, ambasciatore genovese presso la corte di Versailles, per lamentarsi dei fatti accaduti alla Maddalena. Il rappresentante della Serenissima Repubblica, in quell’occasione, aveva presentato lo sbarco come un’improvvisa sopraffazione, ma a lui il conte La Marmora aveva risposto che, certamente, il governo genovese era stato male informato, perché la presunta aggressione era avvenuta non presso Bonifacio, ma nelle isole dello stretto che sono adiacenti alla Sardegna.
La Repubblica di Genova, evidentemente paga di questa precisazione, non replicò in alcun modo; per giunta, quando l’anno dopo cedette la Corsica alla Francia, nel trattato di cessione non fece alcun cenno alle isolette dell’arcipelago, mentre per contro si diede pensiero di inserirvi la nota clausola riguardante l’isoletta di Capraia.
Secondo il parere degli estensori del Memoriale sardo, era assurdo pensare che al momento della cessione il governo di Genova non avesse informato quello francese della « questione »; ma, indipendentemente da ciò, i Francesi ne erano pienamente consapevoli, perché da alcuni anni essi avevano in Corsica un forte corpo di occupazione, che in realtà interferiva anche nell’amministrazione civile. Il fatto che il governo francese, dopo il 1768, non avanzò alcuna rivendicazione dimostra che all’inizio esso era convinto del buon diritto usato dal Re di Sardegna nel comandare l’occupazione militare della Maddalena e il successivo impianto di opere difensive.
Queste, del resto, erano così poco rilevanti, e la guarnigione così scarsa, che tanto i Genovesi quanto i Francesi, se veramente avessero stimato lesi i loro diritti di sovranità, avrebbero potuto sopraffarla con estrema facilità. Invece il disinteresse dimostrato dal governo di Genova e il silenzio osservato dagli amministratori della Corsica e dal governo francese tra il 1768 e il 1777 costituivano la riprova più evidente che l’invio nelle isole di un distaccamento armato era stato un atto di piena sovranità esercitato dal Re di Sardegna.
Ed ecco le conclusioni a cui giungono i compilatori del Memoriale nella prima parte del documento: « D’après ce que nous venons d’observer, il nous semble d’avoir démontré, ainsi que nous nous sommes proposés, que l’appartenance des Iles en question au Royaume et à la souveraineté de la Sardaigne est établie par titre et par une possession immémoriale. Le titre est dans la position naturelle et ce titre est reconnu par tous les géographes anciens et modernes et particulièrement par les francais et gènois. La possession est prouvée par l’opinion que les Rois, le Gouvernement de Sardaigne et la Nation mème en ont en tous temps conservée, et par les actes possessoires de souveraineté et de jurisdiction dont ces iles pouvaient ètre susceptibles et que le Gouvernement de Sardaigne a exercé selon les circonstances et les besoins de l’État l’ont exigé, et tout cela sans contradiction de qui ce soit, et surtout de la République de Gènes et du Gouvernement de Corse.
« Ce titre et cette possession sont aussi confirmés par le titre et la possession que le Royaume de Sardaigne a généralement sur toutes les iles adjacentes. Sous les dominations précédentes les Rois de Sardaigne, lorsqu’ils en nommaient les Vicerois, ajoutaient dans les Patentes qu’on expédiait « una cum insulis adjacentibus ». Dans le Traité de la Quadruple Alliance la cession de la Sardaigne à la Maison de Savoie comprend « Regnum et insulam Sardiniae cun suis annexis, dependentibus et eo pertinentibus », ce qui marque que le Royaume était composé de l’ìle de Sardaigne comme partie principale et d’autres parties accessoires qui ne peuvent ètre que les iles adjacentes. En effet, parmi 40 et plus de ces iles dont la Sardaigne est environnée, pourquoi l’exception tomberaitelle sur les iles de la Magdelaine? La règie générale en faveur de la Sardaigne qui allègue une exception doit en donner une pieine preuve.
C’est donc sans fondement qu’on a aujourd’hui caractérisé comme un attentat les établissements faits en 1767 par le Gouvernement de Sardaigne. Ils ne sont qu’une vraie continuation de la possession précédente. La République de Gènes par sa conduite en cette occasion, et on peut dire aussi la Cour de Versailles, l’ont au moins tacitement reconnu et ce n’est que par une surprise que l’on a maintenant porté le Ministère de France à susciter une telle question ».
La seconda parte del Memoriale è dedicata alla confutazione dei titoli possessori avanzati dalla Francia per conto dei Còrsi, ed ha per titolo: « De la possession des Corses et des actes de souveraineté et de jurisdiction qui on prétend exercés dans ces iles par le Gouvernement de Corse, par les Commissaires et mème par les Curés de Bonifacio ».
a) Il «caso Carboni ». – Ritornando ancora sulla nota questione dell’investitura concessa nel 1709 al console spagnolo Giacomo Antonio Carboni dal Re di Spagna, il Consiglio Supremo fa osservare, in via preliminare, che un cittadino di Bonifacio, suddito della Serenissima Repubblica di Genova e, per giunta, persona investita di funzioni ufficiali di rappresentanza, non avrebbe sollecitato presso il Viceré di Cagliari la concessione in usufrutto delle isolette dell’arcipelago se non fosse stato pienamente convinto della loro appartenenza alla Sardegna. Quando, per le rimostranze di qualche privato Bonifacino, la notizia dell’investitura fu portata a conoscenza del governo di Genova, questo ordinò al Governatore Generale di Corsica di assumere le più ampie informazioni in proposito e, nell’attesa, di arrestare l’interessato: ciò che fu fatto prontamente. Ma poco tempo dopo il Carboni fu rimesso in libertà per ordine dello stesso governo della Serenissima, che era stato informato dal console di Corsica in Cagliari, Mongiardino, delle manifeste intenzioni del Viceré di compiere delle rappresaglie per ottenere piena soddisfazione.
Rimesso in libertà, il Carboni fu chiamato a Bastia presso il Governatore Generale per discolparsi; in quell’occasione egli affermò che, nell’accettare l’investitura sulle isole, era assolutamente persuaso della sovranità del re di Spagna su di esse; aggiunse tuttavia che era disposto a fare pubblico atto di rinuncia ad una concessione che egli aveva sollecitata unicamente a titolo e per interesse privato. La rinuncia, infatti, fu stipulata il 14 gennaio 1710.
In tutti questi fatti il Supremo Consiglio di Sardegna ravvisa una sola cosa veramente importante ai fini della discussione sulla pertinenza delle isole: il diritto esercitato da Genova di proibire a un suo suddito di acquistare immobili fuori del territorio della Repubblica, di avvalersi di una concessione Fatta da una potenza straniera e di espatriare con la sua famiglia per stabilirsi nelle terre ottenute in concessione. Se la Serenissima Repubblica fosse stata convinta del suo buon diritto sull’arcipelago, la rinuncia imposta al Carboni sarebbe stata un atto contraddittorio, perché obbligare qualcuno a rinunciare a qualche cosa, e accettarne nel contempo la rinuncia, significava riconoscere buono e valido il diritto al quale rinunciava.
Il fatto che il governo di Genova in quella circostanza evitò di fare un passo ufficiale presso il Viceré, conformemente alle consuetudini diplomatiche, dimostra che tanto a Genova quanto in Corsica si ignoravano del tutto i presunti diritti di Bonifacio sull’arcipelago. Anche se la concessione rimase priva di effetti giuridici, anche se il governo di Cagliari mantenne, dopo la rinuncia, un assoluto silenzio e non rinnovò poi ad alcun altro quei privilegi, la sovranità sarda non fu in alcun modo disconosciuta. La mancata concessione ad altri si può benissimo spiegare col fatto che nessun Còrso dopo il Carboni ne aveva fatto richiesta e che i Sardi non avevano bisogno di ricorrere a quelle incolte isolette per i loro pascoli, giacché avevano a disposizione terreni assai più fertili nell’interno dell’isola.
b) Passi fatti dalla Repubblica di Genova. – Che cosa fece in realtà il Governo della Repubblica dopo aver costretto il Carboni a fare pubblico atto di rinuncia? Si restrinse a trasmettere al Governatore Generale di Corsica le rimostranze di alcuni privati cittadini di Bonifacio, con l’ordine di assumere precise informazioni sulla reale situazione delle isolette. 11 Commissario di Ajaccio attestò di aver appreso, durante la sua permanenza a Bonifacio, che quegli abitanti frequentavano da lungo tempo l’arcipelago per lo sfruttamento dei pascoli e per la semina del grano, ma che nella stessa città i pareri erano discordi sulla questione della sovranità: a lui personalmente constava che le isole erano più vicine alla Sardegna che non alla Corsica.
c) Atti possessori esercitati dai Bonifacini. – L’affermazione delle autorità còrse, secondo cui i Bonifacini avevano goduto del possesso delle isole da tempo immemorabile, non trovava conferma nella realtà dei fatti. Una testimonianza scritta, resa da quattro abitanti di Bonifacio al Commissario di quella città il 27 ottobre 1709, affermava che l’arcipelago era rimasto assolutamente deserto e spopolato fin verso la metà del 1600, quando un gruppo di 12 pastori e contadini si trasferirono alla Maddalena per seminarvi del grano. Essendo tempo di grande carestia, il Commissario vi aveva inviato un piccolo distaccamento di gendarmi per vigilare che il raccolto fosse portato a Bonifacio anziché altrove. Negli anni successivi altri Bonifacini si erano recati nelle isole per lavori agricoli stagionali, finché, verso il 1689, il genovese Angelo Doria, ricco possidente stabilitosi a Bonifacio, vi aveva inviato alcuni pastori alle sue dipendenze per farvi pascolare parte del suo bestiame. Tutti i testimoni concordavano nel raffermare che né i pastori né i contadini avevano mai pagato ad alcuno i diritti di pascolo o di semina, e che nessuna potenza aveva mai esercitato la sovranità su quelle isole.
Le deduzioni che i memorialisti di Torino traggono da queste testimonianze sono inoppugnabili sotto il profilo dell’argomentazione logica e della disquisizione giuridica, e meritano di essere riportate per intero, anche perchè dal testo si traggono interessanti notizie sulla maniera come avvennero i primi stanziamenti alla Maddalena e nelle isole vicine: « Il est donc prouvé de l’aveu des témoins Bonifaciens que la prétendue possession des Corses n’est rien immémorial; qu’au contraire l’origine en est récente et très postérieure aux actes que nous avons en faveur du Royaume de Sardaigne; qu’elle est du reste tout à fait privée et particulière aux individus qui ont fréquenté ces iles. Une telle possession ne peut donc tirer aucunement à con séquence pour la souveraineté.
Un Prince ne devient pas Souverain d’un terrein situé hors de ses États parce que quelques uns d’entre ses sujets se sont mis à les fréquenter et s’y sont établis. De tels établissements ne donnent point d’atteinte à la souveraineté; celle ci n’ayant rien de commun avec la possession privée, demeure toujours à qui elle appartenait. Est-il en effet si extraordinaire que des sujets d’un Souverain ayent des droits, des biens, des possessions, des établissements dans un autre État? L’introduction des Corses d’abord ignorée, ensuite dissimulée et tolérée par le Gouvernement de Sardaigne n’était en 1709 qu’accidentelle et point de tout permanente. Le Gouvernement corse jusques là n’était pas mème informé de rien qui pùt appartenir à ces iles. Il apprit alors pour la première fois que des Corses y abordaient de temps en temps.
« Les Curés de Bonifacio ont imaginé qu’elles font partie du territoire municipal del Bonifacio. Leur position suffit elle seule à demontrer l’incongruité d’une telle opinion.
Eloignées de 12 milles environ de la còte de Bonifacio, elles ne font pas mème front à cette còte et sont, pour ainsi dire, entièrement hors de ligne dans tous les points avec la Corse, faisant face à la pieine mer plus directement qu’au détroit qui en est près. On ne produit aucun acte du Gouvernement Municipal que la Communauté de Bonifacio ou autre de Corse aie jamais exercé par rapport à ces iles. Faute d’une telle preuve on a avancé que les seuls Bonifaciens en ont eu la jouissance. Une telle circonstance serait tout à fait indif- férente à l’objet. Que des particuliers d’un villagc maritime aient tiré de quelques ilots déserts, cela ne conclut rien à la qualité territorial. Mais dans le fond cette circonstance es reprouvée par les mèmes pièces dont les dits Curés ont fait usage.
«Un noble gènois de la famille Doria fut envoyé à Bonifacio pour y exercer l’employ de Commissaire. Il y fixa ensuite son domicile en se donnant au commerce. Ce nouveau citoyen, et à son exemple quelqu’autre négociant Bonifacien ayant appris que quelques pasteurs corses s’hardaient de passer à ces iles, formèrent le projet d’en partager avec eux le petit profit et les fournirent à cet effet de fond en blé et en bétail. Mais ces pasteurs, quoique associés avec des Bonifaciens, n’étaient pas tous Bonifaciens euxmèmes.
Le susdit relevé des registres de cette paroisse nous apprend que les uns étaient d’un village de Corse et les autres d’un autre, et que mème entre eux il y avait quelque Sarde, puisque parmi les enfants de ces insulaires baptisés à cette Eglise voit enregistrée en 1739 une fille qu’un Sarde avait oncloyée dix ans auparavant.
«Ces pasteurs fixèrent peu a peu leur domicile aux iles plusieurs mois de l’année à la facon des sauvages en gardant leurs propres troupeaux et cultivant quelque partie de ces terrains sans aucun partage avec les Bonifaciens et sans que la République ni le Gouvernement corse aient jamais pris garde à eux ni a ces iles. Ils continuèrent sur ce pied jusques à ce que le Gouvernement de Sardaigne crut de devoir prendre des arrangements à l’égard de ces iles, de la manière et pour le motif qu’on a dejà suffisamment expliqué dans le premier Mémoire de la Cour de Turin. Ces habitants ont eu la jouissance de ces iles. Leurs enfants la retiennent encore aujourd’hui. Mais tout cela n’a jamais été qu’en leur propre et privé nom et point du tout comme Bonifaciens ou sujets de la République, et par conséquant leur établissement n’a pas le moindre rapport à aucun droit territorial et n’a jamais été valable pour acquérir la souveraineté ni à eux, puisqu’ils en étaient incapables, ni à la République en préjudice de la Sardaigne.
« Si une maxime contraire pouvait avoir lieu, si une Puissance quelconque acquérait des droits à la souveraineté d’une portion des États d’un autre Prince par la seule raison que les sujets de la première sont venus la cultiver ou s’y sont établis, le Souverain de Tabarca en Afrique pourrait également prétendre la souveraineté de quelques autres iles adjacentes à la Sardaigne jadis désertes et habitées maintenant par des Colons venus de la dite còte africaine pour les cultiver et en tirer parti à peu près de la mème manière que des pasteurs corses l’ont pratiqué aux iles de la Magdelaine.
«Deux modernes ecrivains, Orlandi et Cambiagi, en parlant de ces iles, rapportent que jadis le Roi d’Espagne les donna en fief à la Communauté de Bonifacio et que le titre en existe dans ses Archives. On n’a pas jugé à propos de le montrer aujourd’hui. Il serait décisif pour la Sardaigne, puisque la concession en fìef faite par un Souverain suppose qu’il avait et qu’il a retenu la souveraineté sur le fìef mème. Il n’est guere permis de douter de l’exis- tence d’un tei titre, car selon tonte vraisemblance les dits écrivains ne l’ont enoncé que sur la fois de quelques Bonifaciens. Peut-ètre en existe-til quelque document dans les Archives d’Aragon, où se trouve encore la pluspart des papiers et actes concernants la Sardaigne, mais nous ne soinmes pas en état de la vérifier ».
d) Diritti sulla pesca del corallo. – Un importante argomento, che non sfugge alla serrata confutazione degli autori del Memoriale, è quello relativo alla pesca del corallo, sulla quale i Bonifacini pretendevano di aver esatto dei diritti dalle barche napoletane che esercitavano tale attività nelle acque dello stretto. Nel 1709, al tempo dell’«affare Carboni», gli abitanti di Bonifacio avevano informato il governo genovese dell’esistenza di un tale diritto. La Repubblica fece fare in proposito delle ricerche: si venne così a sapere che verso la fine del 1600 alcune feluche napoletane si erano rifiutate di pagare alle autorità della Corsica il diritto di 20 scudi per ogni barca corallina, adducendo la scusa che la pesca non avveniva nei mari soggetti alla sovranità di Genova. Il Governatore di Corsica, invece, le aveva costrette al pagamento e, come risulta dagli estratti dei Registri delle Rendite, l’imposizione aveva fruttato 3420 scudi per il 1693 e 1760 scudi per il 1694. I Registri però non indicavano il luogo dove esattamente si svolgeva la pesca, ma, secondo la testimonianza di alcuni Bonifacini, i pescatori napoletani erano soliti esercitare la loro attività nelle acque della Maddalena e di Caprera, pur facendo scalo, per gli approvvigionamenti, a Bonifacio, dove appunto pagavano i diritti.
Il Consiglio di Sardegna osserva anzitutto, essendo la costa settentrionale sarda assolutamente deserta, era naturale che i pescatori di corallo si recassero a Bonifacio per procurarsi i viveri. La pesca si svolgeva, allora, non solo presso la Maddalena, ma lungo tutta la fascia costiera sarda, come pure nei paraggi della Corsica. Essa era praticata in Sardegna fin dai primi anni del XVII secolo, come dimostra una lettera del re di Spagna del 24 luglio 1600, dalla quale si apprende che fin da allora si esigeva in Sardegna un diritto sulla pesca del corallo (diritto reale su cosa), a cui corrispondeva, in sostanza, un vero e proprio atto di sovranità (diritto su luogo). Al contrario il diritto pagato a Bonifacio e consistente in un tanto a barca per il permesso di pesca non poteva essere considerato come un diritto reale, giacché non riguardava la quantità del prodotto pescato e non menzionava il luogo dove la pesca doveva essere esercitata. « Ce n’est donc qu’un vrai sophisme – conclude su questo argomento il Memoriale – que de dire avec les Curés de Bonifacio: les pècheurs de corail ont payé un droit à la République, quoique sans expresse mention des lieux où la pèche serait faite; ils ont ensuite débarqué à la Magdelaine; ils ont péché environ de cette ile: donc la République a exigé un droit sur cette ile, sur les eaux où elle se trouve. Pour que l’argument fùt en règie, il faudrait au moins prouver que c’était là le seul endroit où l’on pouvait pècher du corail et que dans les eaux vers les cótes appartenantes hors de la dite ile à la Corse cette pèche ne pouvait avoir lieu ».
e) Atti di giurisdizione civile e criminale esercitati dai Commissari di Bonifacio. – Fra i numerosi atti prodotti dalla comunità di Bonifacio, solo alcuni, aventi qualche apparenza di giurisdizione locale, sono presi in considerazione dal Consiglio Supremo di Sardegna. Gli altri non hanno importanza agli effetti della discussione, perché rientrano nella classificazione di atti di giurisdizione personale.
Tali infatti devono essere considerati gli ordini emanati dai Commissari di Bonifacio nella seconda metà del XVII secolo e poi ancora nel 1701 per impedire che, a causa della persistente carestia, i raccolti di grano e di altre derrate fatti nell’isola della Maddalena fossero trasportati altrove che a Bonifacio.
La stessa Repubblica di Genova aveva riconosciuto la necessità di avere tra le mani atti autentici di giurisdizione locale per dimostrare che le isole le appartenevano. Così in una lettera al Governatore Generale della Corsica del 22 ottobre 1709 il governo genovese aveva chiesto espressamente se risultasse che nel 1701, in occasione di un omicidio commesso da un certo Alexis, còrso, alla Maddalena, il Tribunale di Bonifacio si fosse trasferito sul luogo del delitto e vi avesse redatto il processo verbale della ricognizione del cadavere, giacché soltanto questo atto avrebbe dimostrato l’effettiva giurisdizione del Tribunale su quell’isola. Il Commissario di Bonifacio rispose, con lettera del 15 dicembre 1709, che, fra gli atti del processo non risultava alcun verbale concernente il corpo del delitto.
Un’altra prova allegata alle rivendicazioni della Comunità di Bonifacio riguardava l’arresto, avvenuto nel 1687 alla Maddalena, di alcuni criminali còrsi già condannati in contumacia. Si trattò, evidentemente, di un abile colpo di mano eseguito per iniziativa del comandante della gendarmeria di Bonifacio, Buttafoco, all’insaputa del governo sardo, su un’isola disabitata, nella quale i Còrsi sapevano che le truppe sarde non esercitavano alcuna sorveglianza. Allo stesso modo devono essere considerati per nulla probanti, secondo il parere del Consiglio di Sardegna, gli altri documenti allegati alle rivendicazioni còrse e riguardanti furti od uccisioni di bestiame avvenuti nell’arcipelago e denunciati presso il Tribunale di Bonifacio. « Parce qu’à Bonifacio on fait une enquète sur un fait arrivé en Sardaigne, voudrait-on que cela fùt une preuve de jurisdiction sur le lieu où le fait est arrivé? Ce serait blesser le bon sens que de le croire.
La plainte de l’accusateur ne suffit pas pour établir la compétence du Tribunal qui le recjoit; on peut surement avancer que de tels exemples, bien loin d’étre des actes possessoires sur les lieux où les délits ont été commis, ne doivent pas mème ètre regardés comme actes de jurisdiction personnelle par rapport aux delinquants, contre qui on n’a pas formé de procès ensuite de plaintes ou accusations ».
Ma anche ammesso che i numerosi atti di giurisdizione personale prodotti dai Còrsi siano pienamente validi, ciò non adduce alcuna prova per stabilire un diritto di possesso reale e locale in favore della Repubblica di Genova. I Còrsi che frequentavano le isole dell’arcipelago per trascorrervi alcuni mesi dell’anno, contraendo il nuovo domicilio non avevano rinunciato a quello d’origine: come si possono avere più domicili nello stesso stato, così se ne possono avere anche in due stati diversi. I sudditi di un Principe non cessano, tuttavia, di essere tali anche se hanno un altro domicilio fuori del suo dominio. Malgrado il nuovo domicilio, essi conservano l’antico, fino a quando non l’abbiano del tutto abbandonato. Nel caso specifico, i Bonifacini stabilitisi temporaneamente nell’arcipelago, pur avendo un secondo domicilio fuori del dominio della Repubblica di Genova, non cessavano di essere sudditi genovesi. Pertanto Genova, senza aver acquistato alcun diritto sui luoghi del loro nuovo domicilio, conservava la sovranità sulle loro persone e il diritto di punirli per i crimini commessi anche fuori del suo territorio.
Un fatto sul quale il Consiglio Supremo di Sardegna appunta particolarmente la sua attenzione è quello relativo al «caso Rubiano». Le vedette guardacoste sarde addette alla repressione del contrabbando, agli ordini del capitano Porcile, avevano catturato nel 1749 tre gondole bonifacine che esercitavano il commercio clandestino tra la Maddalena e Santa Maria e ne avevano confiscato il carico. Nell’operazione di cattura e di confisca aveva avuto larga parte Andrea Rubiano, comandante di una delle vedette. Il Commissario di Bonifacio, su denuncia dei danneggiati, istruì un processo criminale contro il Rubiano, e quando questi, poco tempo dopo, si recò a Bonifacio, fu arrestato e messo in prigione, ma riuscì a evadere. La versione dei fatti è però contraddetta dai memorialisti sardi, i quali sostengono che il Rubiano si recò più volte a Bonifacio senza mai essere molestato: segno evidente che il processo, se pure fu celebrato, non ebbe alcuna conseguenza. Accadde però che nel 1752 il Rubiano fu assassinato nelle coste sarde della Gallura da alcuni pastori delle isole vicine. Il Commissario procedette criminalmente contro gli ignoti assassini, considerandoli come sudditi della Repubblica di Genova. Le autorità còrse, così facendo, esercitarono un atto di piena legalità, giacché « chaque Souverain est en droit de punir ses sujets pour des crimes cominis hors de ses États. C’est à ce titre qu’on aurait procédé à Bonifacio pour un crime commis en Sardaigne ».
I memorialisti, tuttavia, si domandano quale rapporto vi sia tra il « caso Rubiano » e la questione della sovranità sulle isole, giacché risulta provato che anche in Sardegna fu istruito regolare processo contro gli ignoti uccisori del Rubiano, con relativo sopralluogo e ricognizione di cadavere. La verità è – essi concludono – che mai le autorità còrse e genovesi protestarono ufficialmente a Cagliari e a Torino quando le gondole bonifacine venivano sorprese nei paraggi dell’arcipelago in flagrante attività clandestina: fatto assai frequente nella storia del contrabbando tra la Sardegna e la Corsica.
f) Giurisdizione ecclesiastica. – La responsabilità di aver suscitato una vertenza diplomatica che non si aveva ragione di porre ricadeva, senza dubbio, sui curati di Bonifacio: su questo punto il giudizio della corte di Torino è netto e preciso.
Essi, infatti, avevano assunto l’iniziativa di radunare una solenne assemblea della loro comunità; essi si erano presa cura di raccogliere la voluminosa documentazione da allegare alle rivendicazioni; essi avevano stimolato le autorità civili a far pressione sul governo francese affinché sostenesse le loro pretese; essi, infine, avevano pronunciato davanti al popolo l’allocuzione nella quale erano stabiliti i princìpi che li avevano spinti all’azione rivendicatrice. « Ils ont cru devoir motiver leur dénonciation par le zèle pour le bien spirituel de ces insulaires. Mais ni eux ni leurs dévanciers n’en avaient jamais pris le moindre soin n’y ayant jamais d’église ni de pasteurs dans ces iles qu’après les établissements faits par le Gouvernement de Sardaigne ».
Ai memorialisti basta una semplice osservazione: la giurisdizione spirituale non ha nulla che vedere con quella temporale. Si dà frequentemente il caso di vescovi e di curati che hanno le loro diocesi e le loro parrocchie in diversi stati e sotto diverse denominazioni. Nel caso particolare di quei Bonifacini che avevano un duplice domicilio, nella città di origine e nelle isole, è pacifico ammettere che essi riconoscessero l’autorità religiosa dei curati di Bonifacio, giacché per loro era sommamente scomodo cercare l’assistenza religiosa dei parroci della Gallura, residenti nei villaggi dell’entroterra troppo distanti dalla costa.
Gli atti di giurisdizione ecclesiastica prodotti dalla comunità di Bonifacio riguardavano un certo numero di battesimi impartiti nella chiesa parrocchiale di quella città a bambini nati nelle isole dello stretto. Essi non specificavano, però, di quali isole si trattasse: se si considera che alcune di esse, come quelle di Cavallo e di Lavezzi, appartenevano incontestabilmente alla Corsica, il Supremo Consiglio aveva tutte le ragioni di giudicare per nulla probante la loro validità agli effetti della « questione » in esame.
g) Altre prove addotte dai curati di Bonifacio. – I documenti prodotti dai Còrsi per dimostrare che i Bonifacini godevano del possesso delle isole da tempo immemorabile non andavano oltre la metà del XVII secolo. Per questo i curati si erano adoperati a raccogliere altre prove che documentassero l’esistenza di un insedia¬mento di popolazione nell’arcipelago anche nei secoli precedenti A tal fine avevano riesumato il noto legato del banco di S. Giorgio di Genova a favore della chiesa di S. Maria di Budelli (1584) e la notizia della costruzione per conto della Repubblica di Genova delle due torri litoranee di Testa e Longone verso la fine del XVI secolo. La confutazione del Supremo Consiglio anche su questo punto è quanto mai recisa: un legato a favore di una chiesa non presuppone un diritto di sovranità, così come la fornitura di materiale e di mano d’opera alla costruzione delle due torri da parte delle maestranze di Bonifacio non infirma minimamente la sovranità su di esse del re di Spagna, allora padrone della Sardegna.
La terza ed ultima parte del Memoriale della corte di Torino tende a dimostrare che «quand mème la possession des iles de la Magdelaine dut ètre regardée comme douteuse, elles doivent demeurer à la Sardaigne».
Riassunte brevemente le argomentazioni esposte nelle prime due parti, i memorialisti ammettono che il governo sardo nel passato abbia trascurato le isole in questione, le quali, essendo lontane dai centri abitati, sterili, incolte e spopolate, ben poco si prestavano a diventare oggetto di atti di sovranità e di giurisdizione. Essi sostengono però che il re di Sardegna non ha fatto mai nulla che dimostri la benché minima apparenza di derelizione o di abbandono. Gli atti positivi, reali e possessori attestati dai documenti che si allegano al Memoriale ne sono la prova. Il Consiglio Supremo di Sardegna, parlando a nome della corte di Torino, ammette anche che sia stata sempre tollerata pacificamente l’introduzione dei Còrsi in Sardegna e in particolare nelle isolette dell’arcipelago, ma aggiunge che si continuerà ad accoglierli benevolmente anche nel futuro se essi vorranno andare a popolare le terre incolte e disabitate del litorale gallurese. « On ne les regarderait perdues pour le Royaume; au contraire, quand de tels nouveaux habitants seraient parvenus à un certain nombre, et lorsqu’on le jugerait convénable, on donnerait à leur égard, comme on a pratiqué pour les iles de la Magdelaine, les ordres et les établissements nécessaires ».
Egualmente precisa è la determinazione della corte di Torino di stabilire una definitiva delimitazione dei confini marittimi tra Sardegna e Corsica: rigettata la proposta francese di scegliere il canale più profondo, che dovrebbe corrispondere al «passo stretto» o « dei Caroggi », i memorialisti sardi propongono di tracciare sulla carta una linea retta tra il capo Santa Reparata in Gallura e quello di S. Antonio in Corsica, e di assumere come limite divisorio la perpendicolare passante per il punto mediano di tale linea, a eguale distanza dalle due isole maggiori: in tal modo le sette isole dell’arcipelago risulterebbero come incorporate entro le coste della Sardegna, mentre le più settentrionali, quelle di Cavallo, Lavezzi e Sperduti, figurerebbero adiacenti alla Corsica. L’annosa questione sarebbe così risolta con reciproca soddisfazione delle parti interessate.
« Après cela – conclude il lungo Memoriale – nous avons lieu de nous persuader que le Ministère de France, instruit de l’exacte vérité et ayant sous les yeux des preuves convain^antes et décisives de tout ce que la Cour de Turin a deja indiqué dans le susdit Memoire du 30 septembre 1783, reconnaitra aisement que les réclamations des habitants de Bonifacio et de leurs Curés ne méritent pas d’ètre envisagées différemment de ce qu’il crut en 1767 de devoir regarder celles que la République de Gènes avait montré de vouloir faire, et par conséquent que rien ne saurait ètre plus juste et plus conforme aux principes de droit et d’équité que de laisser les iles de la Magdelaine dans l’état où elles se trouvent ».
Introduzione di Sovranità e Giuristizione sulle Isole Intermedie (1767-1793) Carlino Sole
I rapporti con la Repubblica di Genova (1767-1768)
Le relazioni Franco-Sarde al momento della cessione della Corsica (1768)
Le rivendicazioni della comunità di Bonifacio (1768-1777)
L’azione diplomatica del governo francese (1778-1784)
La replica della corte di Torino (1785-1787)
Le ultime rivendicazioni dei corsi (1788-1792)
La spedizione contro le Isole Intermedie (1793)
Sovranità e Giuristizione sulle Isole Intermedie (1767-1793) Carlino Sole 1959