La regolamentazione della Spiaggia Rosa
La prima regolamentazione relativa alla Spiaggia Rosa risale al 29 luglio 1992 ed e contenuta nel Decreto Ministeriale di istituzione dell’Area Marina Protetta dell’isola di Budelli. Con tale decreto, denominato comunemente “Decreto Budelli” o “Decreto Ripa di Meana”, firmato dal Ministro dell’Ambiente (Carlo Ripa di Meana) di concerto con il Ministro della Marina Mercantile (Giancarlo Tesini), venne introdotto d’urgenza il divieto di navigazione, sosta ed ancoraggio nella fascia marina circostante l’isola di Budelli fino a 300 metri dalla costa. Le motivazioni che spinsero i Ministri a regolamentare la zona furono sostanzialmente due: la necessità di evitare che l’eccessiva pressione antropica compromettesse l’equilibrio del delicato ecosistema marino antistante la Spiaggia Rosa e la necessità di evitare il “furto” della sabbia da parte dei visitatori. Bisogna infatti ricordare che, dalla fine degli anni ’80 ai primi anni ’90, era cresciuto esponenzialmente il numero delle barche da diporto che gettavano l’ancora sulla prateria di Posidonia oceanica antistante Cala del Roto ed il numero dei visitatori che durante la “gita alle isole” portavano via la sabbia con bottiglie e secchielli.
Peraltro, nel testo del decreto, tra le motivazioni citate come giustificazione per l’istituzione dell’area marina protetta, era stata erroneamente inserita la presenza di estese colonie di Corallum rubrum di fronte alla costa di Budelli.
Il Decreto Budelli stabili che l’area marina circostante l’isola fino a 300 metri dalla costa venisse protetta in base alle norme contenute nella L. 394/91, la legge quadro sulle aree protette.
Nel 1994 venne istituito, con legge n° 10, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ma la stessa legge stabili che il decreto Budelli sarebbe decaduto solo all’entrata in vigore delle norme di salvaguardia dell’area protetta. Tali norme di salvaguardia videro la luce il 17 maggio 1996, come allegato al DPR di istituzione dell’Ente Parco. Il primo provvedimento ufficiale del Parco Nazionale a tutela della Spiaggia Rosa porta la data del 19 giugno 1999 ed è rappresentato dall’ordinanza n° 2/99 con cui venne sancito il divieto di navigazione, sosta, ancoraggio, balneazione e accesso alla Spiaggia Rosa dal 19 giugno al 30 ottobre. La regolamentazione prevista nell’ordinanza e rimasta tale fino ai giorni nostri. Oggi i divieti sono in vigore tutto l’anno, ma, è stata introdotta una novità: le barche possano transitare esternamente alle boe gialle (cavi tarozzati) a una distanza di circa 70 metri dalla linea dell’arenile della Spiaggia Rosa; il tempo necessario per ammirare la spiaggia e scattare qualche fotografia. Nella pagina seguente vengono riportati i divieti attualmente in vigore.
Regolamentazione per le unità navali:
- È vietato il transito nell’area marina compresa tra le boe gialle e la spiaggia.
- È consentito il transito, a lento moto e con rotte parallele alla costa, nel tratto di mare compreso tra le boe gialle e le boe rosse.
- È vietato l’ancoraggio nell’area marina compresa tra le boe gialle e le boe rosse.
Regolamentazione per le persone:
- È vietato l’accesso all’arenile, sia via terra che via mare.
- È vietato fare il bagno nell’area marina compresa tra la spiaggia e le boe rosse.
- È consentito visitare la Spiaggia Rosa in compagnia delle Guide del Parco.
Parzialmente tratto da “La spiaggia rosa e l’isola di Budelli. Guida naturalistica e storica” di Marco Leoni, Fabio Presutti, Luca Bittau